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24/05/2020

Prevenzione Incendi Boschivi 2020

Il sindaco Fabrizio Quarto, con opportuna ordinanza (n. 53/2020) ricorda che dal 15 giugno p.v. e sino al 15 settembre 2020 è in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati, nei quali è tassativamente vietato:

-         accendere fuochi d’ogni genere;

-         usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

-         usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace;

-         tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;

-         esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi, liberare nell’aria le piccole lanterne volanti o mongolfiere di carta alimentate da fiammelle;

-         fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

-         transitare e/o parcheggiare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;

-         abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo è fatto obbligo, entro il 31 maggio, di procedere agli interventi di pulizia delle suddette aree e dei muretti contermini, provvedendo alla rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, con particolare attenzione ai cigli stradali ed alle banchine prospicenti i predetti siti, anche al fine di prevenire gli incendi.

I proprietari, conduttori, enti pubblici o privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi devono eseguire, entro il 31 maggio p.v., il ripristino e la ripulitura dei viali parafuoco, onde evitare l’insorgenza di possibili focolai di incendio.

I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate e nei pascoli confinanti con culture cerealicole o di altro tipo devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacce e rovi, effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

 

Per ogni altra disposizione in merito si rimanda alla citata ordinanza n. 53 del 15 maggio 2020, secondo cui ogni inosservanza sarà punita a norma di Legge.

 

Massafra, 24 maggio 2020

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