Aree tematiche
24/06/2015
Nessun danno per le casse comunali in seguito a pagamenti scaduti TARSU
Il sindaco Martino Tamburrano intende fornire precisazioni in merito a notizie apparse sulla stampa, inerenti ad un “presunto” danno patito dalle casse comunali in seguito a “pagamenti scaduti TARSU”.
Il tutto trae origine – afferma il sindaco - dal pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto che ha annullato l’avviso di accertamento TARSU limitatamente all’anno 2007, in quanto ha ritenuto che la notifica fosse stata tardiva (andava effettuata entro il 31.12.2012, anziché nell’anno 2013).
Il Comune – continua Tamburrano - può notificare l’avviso entro cinque anni. Per cui, se ci riferiamo al mancato pagamento, i cinque anni partirebbero dal 2007, anno in cui sarebbe dovuto avvenire il versamento, ma se ci riferiamo alla omessa denuncia, al conteggio bisognerebbe aggiungere un anno, in quanto ogni cittadino che nel 2007 avrebbe dovuto presentare la denuncia-dichiarazione per la tassa rifiuti (per esempio, in caso di trasloco o per l’apertura di una attività economica) aveva tempo fino al 20 gennaio del 2008, giusto Regolamento comunale. In caso di mancata denuncia-dichiarazione per la tassa rifiuti del 2007, il termine per notificare l’accertamento (sempre di cinque anni) sarebbe scaduto il 31 dicembre 2013. Dunque, per il 2007 la presentazione della denuncia-dichiarazione per la tassa rifiuti doveva avvenire entro il 20 gennaio 2008, la notifica poteva avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (2013) a quello in cui la dichiarazione o la denuncia sarebbe dovuta essere presentata (2008). Negli articoli apparsi sulla stampa si fa riferimento ad un “avviso per omessa denuncia relativa al 2007” (è evidente che non ci sarebbe nessuna nullità), ma si riferisce ad un caso specifico inerente alladenuncia unica dei locali ed aree tassabili (deve essere presentata al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, mentre il Regolamento comunale precisa “entro il 20gennaio dell’anno successivo”, come peraltro prevedono la generalità dei regolamenti comunali). E’ bene ricordare che i pronunciamenti delle commissioni tributarie si riferiscono sempre ai casi singoli e non si possono applicare alla generalità.
Non si può sbandierare – ha concluso il sindaco - una presunta nullità generale diffondendo un malinteso diritto, che potrebbe addirittura creare un danno a chi lo interpreti in modo non corretto. La nostra azione quotidiana è finalizzata a garantire parità di trattamento ed equità. La tutela dei diritti dei contribuenti deve essere un valore condiviso e intangibile ed é giusto che venga esercitata con forza anche di fronte alle commissioni tributarie, in contraddittorio con il Comune, ma non può essere usata artatamente e in modo strumentale per diffondere infondate aspettative. Deve prevalere l’equità e il dovere tributario, in base al quale bisogna pagare tutti, nelle dovute proporzioni, per pagare meno. Nessuno escluso.
Massafra, 24 giugno 2015