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05/08/2016
UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO
Unione civile
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “.
Il 28 luglio 2016 sono state emanate le disposizioni transitorie per l'applicazione delle norme, e da tale data gli uffici dello Stato civile sono in grado di raccogliere le domande di costituzione delle unioni civili.
Schema della legge
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:
- dal comma 1 al comma 35 sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
- dal comma 36 al comma 65 sono regolamentate le convivenze di fatto , riguardanti sia coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.
In cosa consistono le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Cause impeditive
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
a. per una delle parti, un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
b. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
c. tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile (gli ascendenti e i discendenti in linea retta; i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini; lo zio e la nipote, la zia e il nipote; gli affini in linea retta il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunziata la cessazione degli effetti civili; gli affini in linea collaterale in secondo grado; l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; i figli adottivi della stessa persona; l'adottato e i figli dell'adottante; l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato). Non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
d. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali
Il cognome
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile
L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.
Chi ha contratto matrimonio all’estero
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero, è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.
COSA FARE PER CONTRARRE L'UNIONE CIVILE
La richiesta di Unione civile deve essere presentata contemporaneamente e congiuntamente da due persone maggiorenni dello stesso sesso, all'Ufficiale dello Stato civile in un Comune di loro scelta.
La richiesta, in carta libera, deve essere presentata personalmente da entrambe le parti direttamente all'Ufficiale dello Stato civile previo appuntamento. Non è possibile l'inoltro tramite servizio postale, fax, email/PEC, o tramite procura. Nel caso in cui una o entrambe le parti, per infermità o altro comprovato impedimento sia nell'impossibilità di recarsi in Comune, l’Ufficiale di Stato civile deve trasferirsi nel luogo in cui si trova la parte (o le parti) impedita e riceve l'istanza. Chiaramente il luogo deve trovarsi all'interno del territorio comunale di competenza dell'Ufficio, diversamente l'istanza dovrà essere richiesta al Comune competente per territorio.
Nell'istanza deve essere indicata la scelta del regime patrimoniale della coppia (separazione o unione dei beni), e se si opta per un cognome comune; entrambe tali indicazioni dovranno essere riportate sul verbale di costituzione dell'unione civile.
Nel caso di cittadini stranieri, devono presentare il nulla osta all’unione civile rilasciato dall'autorità straniera competente (consolato straniero in Italia).
Al momento della presentazione della richiesta, L'Ufficiale dello Stato civile formerà un verbale in cui dovrà essere riportata, con indicazione da parte dei richiedenti, la data e l'ora in cui dovrà essere fatta la dichiarazione di costituzione dell'unione civile. Tale data non potrà essere antecedente a 15 giorni alla data di presentazione della richiesta.
Nei 15 giorni successivi alla richiesta, l'Ufficiale di Stato civile effettuerà i controlli previsti dalla legge sulle dichiarazioni dei richiedenti, e verificherà che non vi siano impedimenti all'unione. Eventuali rettifiche ed integrazioni dovranno essere richieste formalmente agli interessati.
L'unione civile viene costituita davanti all'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale. Qualora gli interessati, o anche uno solo di essi, non comparissero senza giustificato motivo nel giorno e nell'ora fissati per la dichiarazione, tutto il procedimento verrà annullato, e non potrà procedersi con la dichiarazione se non iniziando un nuovo procedimento.
La dichiarazione di costituzione dell'unione civile deve essere fatta, nella data e ora previsti, alla presenza di due testimoni (uno per parte, che dovranno essere comunicati anticipatamente all'Ufficiale dello Stato civile), e in locale del Municipio.
Dell'avvenuta unione l'Ufficiale dello Stato civile potrà rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, un'attestazione, riportante i dati anagrafici e la residenza degli uniti civilmente e dei testimoni, e il regime patrimoniale scelto.
Chi contattare e dove recarsi
Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel Comune di MASSAFRA, possono contattare l'ufficio di Stato Civile ai seguenti recapiti:
email: uff.statocivile@comunedimassafra.it
telefono: Ufficio Stato Civile Massafra 099/8858218 - 8858250 - 8858221
recandosi presso: Ufficio Stato Civile Massafra Piazza De Garibaldi, 1, primo piano
negli orari e giorni di apertura al pubblico
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,00
Martedì e Giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00 ( nei mesi estivi solo il Giovedì)
Normativa correlata:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 23 luglio 2016, n. 144
nella sezione modulistica del Sito istituzionale del Comune di Massafra - demografici - stato civile è presente la modulistica necessaria scaricabile anche da qui sotto.
Per la richiesta di unione civile clicca qui